Cassazione, sentenza 17 marzo 2010, n. 6487, sez. III civile Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Trasferimento - Omessa comunicazione del provvedimento dispositivo della vendita e deduzione della nullità degli atti successivi della procedura esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato - Istanza di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita, considerate nulle, e contestuale richiesta di sospensione della stessa ai sensi dell`art. 586 cod. proc. civ. - Ritenuta insussistenza delle nullità dedotte - Possibilità di provvedere, comunque, sulla sospensione ex art. 586 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Conseguenze. In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l`omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell`art. 586 cod. proc. civ. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall`ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell`esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l`opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall`art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 576, 586 e 617 . Massime precedenti Vedi: n. 6272 del 2003, n. 21682 del 2009.
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