Cassazione, sentenza 3 dicembre 2009, n. 25411, sez. III civile Vendita - Promessa di vendita - Inadempimento del promissario acquirente - Risarcimento del danno per perdita delle possibilità di vendere l`immobile nel periodo di vigenza del preliminare - Spettanza - Prova specifica - Necessità - Insussistenza - Fondamento. Al promittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata la disponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall`inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l`immobile compromesso; a tal fine, infatti, deve rilevarsi che la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è, peraltro, "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1453 e 2697. Massime precedenti Conformi: n. 13630 del 2001. |