Cassazione, sentenza 15 aprile 2010, n. 9081, sez. II civile Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Capacità - Di testare - Incapacità - Stato d`incapacità del testatore - Nozione e contenuto - Prova - Onere - Soggetto gravato. L`annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l`esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del " de cuius ", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell`atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 591 e 2697 . Massime precedenti Conformi: n. 15480 del 2001, n. 8079 del 2005, n. 9508 del 2005.
|