Cassazione, sentenza 9 febbraio 2010, n. 2860, sez. II civile Professioni - Studio professionale - Trasferimento a titolo oneroso - Cessione della clientela - Validità del contratto. E` lecitamente e validamente stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo non solo di elementi materiali e degli arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile, con riferimento a quest`ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d`opera professionale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico del cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l`assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un`attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante. |