COMMENTI A GIURISPRUDENZA
COMMENTO DEL PROF. GIUSEPPE PALAZZOLO a Sentenza Cass. Civ. 1 febbraio 2010, n. 2313, Sezione Seconda civile, Pres. Rovelli, Rel. D’Ascola. Error in procedendo – non necessità di cassazione con rinvio - decisione nel merito - Negozio di divisione ereditaria – menzione della concessione edilizia ex artt. 17 e 40, L. 47/85 - irrilevanza – nullità urbanistiche in senso formale e in senso sostanziale ( Cost. art. 111 - Cod. civ. 1942, artt. 757, 734, 713, 1111 c.c. e art. 384 Cod. proc. civ. ). Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell`art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell`attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l`omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione è legittimata ad omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l`inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che trattasi di questione che non richieda ulteriori accertamenti atti a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l`inutilità di un ritorno della causa in fase di merito. Nel caso di specie la questione decisa conferma l’arresto di Cass. Civ. 28 novembre 2001, n. 15133, che non considera applicabili gli artt. 17 e 40 L. 47/85 e 46 D.P.R. 380/2001 alla divisione ereditaria essendo, pertanto, valido il contratto divisionale tra gli eredi che non menziona la concessione edilizia (* ). Cass. Civ. 1 febbraio 2010, n. 2313, Sezione Seconda civile, Pres. Rovelli, Rel. D’Ascola.
Fatto e svolgimento del processo – Con sentenza n. 327/2001 il Tribunale di Oristano in accoglimento delle domanda delle sorelle S. accertava l’esistenza e la validità della scrittura privata del omissis di divisione volontaria dei beni relitti da B.M. madre delle parti, e ordinava a L.S. il rilascio in favore di S.A.M. della camera a piano terra su via omissis e al pagamento in favore delle altre sorelle di residui conguagli di circa 5 milioni di lire. L’appello di S.L. veniva respinto dalla Corte d’Appello di Cagliari con sentenza del 14 luglio 2004. La Corte territoriale rigettava la censura di violazione del contraddittorio per mancata integrazione con P.P., marito di una delle sorelle, il quale aveva sottoscritto il contratto. Osservava che la partecipazione dei coniugi delle sorelle S. non comportava l’assunzione della qualità di contraenti; che la scrittura conteneva un contratto di cessione delle quote da due sorelle agli altri due condividenti con la partecipazione del marito As. M.; che il secondo atto era costituito dalla divisione dell’immobile tra S.I. e la sorella acquirente; che il terzo regolava alcuni aspetti del condominio tra i due fratelli e che il marito di A.S. era presente anche in questi due contratti. Aggiungeva che la controversia nasceva dall’obbligazione contratta dall’appellante con le sorelle, quindi da una accordo autonomo rispetto a quello in cui figurava P. e che quest’ultimo non aveva veste per concorrere allo scioglimento della comunione essendo stato indicato in atto per equivoco sulla portata dell’art. 179 c.c.
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