Cassazione, sentenza 12 ottobre 2009, n. 21637, sez. II civile Contratti - Trasferimento proprietà di un bene immobile - Forma scritta ad substatiam - Simulazione - Simulazione relativa - Prova testimoniale - Prova per presunzioni - Controdichiarazione. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substatiam , la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all`ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l`esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l`intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto diverso da quello apparente. (Nel caso di specie, con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l`apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l`ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con l`interrogatorio formale, non potendo la mancata comparizione della parte all`interrogatorio deferitole supplire alla mancanza dell`atto scritto).
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