Cassazione, sentenza 13 novembre 2009, n. 24051, sez. III civile Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell`alloggio - In genere - Regime previsto dal d.p.r. n. 2 del 1959 - Diritto dell`assegnatario alla cessione - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Esclusione - Fattispecie. Nella disciplina prevista dal d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2, così come modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, il diritto dell`assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprietà dell`alloggio medesimo non è trasmissibile " iure hereditatis ", essendo correlato alle condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell`assegnatario, solo a determinati congiunti di costui e nella sussistenza di apposite condizioni. (Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai figli dell`assegnatario deceduto il diritto di riscatto dell`immobile, senza accertare in concreto se essi coabitassero o meno con il genitore deceduto, se avessero o meno la disponibilità di altri immobili idonei a soddisfare le loro esigenze abitative e, comunque, se avessero o meno volontariamente abbandonato l`immobile oggetto del diritto). Riferimenti normativi: d.p.r. 17/01/1959 n. 2; Legge 27/04/1962 n. 231 art. 7. Massime precedenti Conformi: n. 6558 del 1983, n. 4953 del 1990.
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