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ONLUS E NO PROFIT

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale


Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l`acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti soggetti a regimi fiscali particolari in relazione alla non-lucratività dell`istituzione.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto); sono:
le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato
L
e ONG
le cooperative sociali
i consorzi di cooperative sociali formati al 100% da cooperative sociali
Gli enti che non sono "Onlus di diritto" possono diventare Onlus solo se ottengono l`iscrizione all`Anagrafe delle Onlus.
Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette ONLUS parziarie); si considerano tali:
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
le associazione di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all`articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell`interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell`interno).
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
associazioni riconosciute e non riconosciute
comitati
fondazioni 
societa` cooperative
 
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica
I soggetti espressamente esclusi sono:
enti pubblici 
società commerciali, diverse da quelle cooperative
fondazioni bancarie
partiti e movimenti politici
sindacati
associazioni dei datori di lavoro e di categoria
Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti.
a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
 
assistenza sociale e socio sanitaria
assistenza sanitaria
b
eneficenza
istruzione
formazione
sport dilettantistico
promozione e valorizzazione dei beni culturali
tutela e valorizzazione dell`ambiente
promozione della cultura e dell`arte
tutela dei diritti civili
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita da DPR 135 del 14 giugno 2003
b) l`esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit);
e) l`obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l`obbligo di devolvere il patrimonio dell`organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l`organismo di controllo di cui all`articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l`obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) l`obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l`effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d`età il diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell`associazione;
l) l`uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell`acronimo "ONLUS".
Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell`arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell`organizzazione.
Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L`esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.
L`iscrizione all`anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l`anagrafe unica delle ONLUS. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva.
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda: le imposte sui redditi
l`imposta sul valore aggiunto (IVA)
altre imposte indirette
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.


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Allegati
Circolare 22 Agenzia delle Entrate
Circolare 59 Agenzia delle Entrate
Legge 381 del 1991
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