Cassazione, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24798, sez. III civile Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Costituzione - In genere - Forma - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell`atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione del vincolo o conoscenza "aliunde" da parte dei terzi - Irrilevanza. La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell`art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l`opponibilità ai terzi all`annotazione del relativo contratto a margine dell`atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell`art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 162, 167 e 2647. Massime precedenti Vedi: n. 5684 del 2006, n. 8610 del 2007, n. 18870 del 2008.
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