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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

Corte Costituzionale, sentenza 14 aprile 2010, n. 138
Matrimonio - Richiesta di pubblicazione di matrimonio resa da nubendi dello stesso sesso - Rifiuto opposto dall`ufficiale dello stato civile in virtù della ritenuta estraneità all`ordinamento giuridico italiano dell`istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso e del contrasto della rigettata richiesta con fondamentali principi di ordine pubblico - Ricorso al tribunale avverso il rifiuto di procedere alla pubblicazione - Mancato riconoscimento alle persone di orientamento omosessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso; Reclamo avverso il decreto del tribunale che ha giudicato legittimo il rifiuto di procedere alla pubblicazione - Mancato riconoscimento alle persone di orientamento omosessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».
Tale giudice premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dell`art. 98 di detto codice, avverso l`atto col quale l`ufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto l`istituto del matrimonio, nell`ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.
La Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis cod. civ., nella parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso.
Tale Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi dell`articolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che aveva respinto l`opposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un provvedimento dell`ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nell`ordinamento italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legittimo dal Tribunale.
La Corte Costituzionale, riuniti i due giudizi di legittimità costituzionale e svolte le considerazioni in diritto, dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento.
Dichiara altresì non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento.
Riferimenti normativi: a rtt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile.












  


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