SEMINARIO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
|
L`AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: TRE ANNI DOPO Caltagirone 23 giugno 2007
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
vedi archivio fotografico
|
1
|
Allegati
|