Cassazione, sentenza 5 marzo 2010, n. 5426, sez. II civile Contratto - Compravendita immobiliare - Nullità - Frode alla legge - Divieto di patto commissorio. Sono affetti da nullità, ex art. 1344 c.c. per frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto, previsto dalla norma imperativa di cui all`art. 2744 c.c., tutti quei negozi, pur di per sé astrattamente leciti, o quelle operazioni negoziali, anche complesse, concretamente rispondenti, pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, alla finalità di attribuire al creditore la facoltà di acquisire in proprietà al di fuori dei casi di concordata datio in solutum successiva all`inadempimento, per l`ipotesi di mancato pagamento di un mutuo, erogato, novato o prorogato, un bene appartenente al debitore, così tenuto a sottostare alla volontà della controparte. In siffatti casi, nei quali il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità dell`alienazione del bene di sua proprietà costituito in sostanziale garanzia, per l`ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalità tipiche di scambio a parità di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, e risultando anche compromesso il principio della par condicio creditorum , vertesi in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l`operazione negoziale conclusa, anche nelle ipotesi di trasferimento del bene al creditore da parte di un terzo e non direttamente del debitore, o di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, assumenti la figura di venditori a garanzia del debito altrui. (Nella specie si è trattato di un`operazione posta in essere con il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, anche a sé stessa e con dispensa dal rendiconto, ad una società, di cui era esponente principale la moglie di un notaio, e di successiva compravendita, ancorché non affetta quest`ultima da simulazione assoluta, che dissimulava un patto vietato dall`art. 2744 c.c., essendo stata finalizzata a consentire il trasferimento del bene dei debitori in conseguenza della mancata estinzione del debito contratto da alcuni soggetti nei confronti del suddetto notaio, a garanzia di un precedente finanziamento da questi erogato ad una società immobiliare).
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