Cassazione, sentenza 8 febbraio 2010, n. 2723, sez. II civile Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda - Domanda di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà - Sostituzione in corso di causa con la domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Novità della seconda domanda - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità. Costituisce domanda nuova - come tale vietata e, perciò, inammissibile sia in primo grado che in appello - quella conseguente al sopravvenuto mutamento della pretesa di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà in quella di esecuzione coattiva di un contratto preliminare ai sensi dell`art. 2932 cod. civ. (nella specie formalizzato all`udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di prima istanza), essendo le due domande diverse per " petitum " e " causa petendi ": infatti, mentre la prima è diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato, la seconda mira ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori come il preliminare, avente ad oggetto l`obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 112, 183 e 345; Cod. Civ. artt. 1376, 1470 e 2932. Massime precedenti Conformi: n. 15859 del 2002, n. 13420 del 2003, n. 1740 del 2008, n. 23708 del 2009. Massime precedenti Difformi: n. 14643 del 1999, n. 7383 del 2001. Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 1731 del 1996.
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