Cassazione, sentenza 1° marzo 2010, n. 4866, sez. I civile Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere - Legge n. 6 del 2004 - Interdizione - Carattere residuale - Pronuncia - Condizioni - Inapplicabilità dell`amministrazione di sostegno - Necessità - Valutazione - Contenuto. In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l`interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l`obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l`assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l`interdizione, di valutare l`eventuale conformità dell`amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all`applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 418; Legge 09/01/2004 n. 6 art. 3. Massime precedenti Vedi: n. 13584 del 2006, n. 9628 del 2009. |