Cassazione, sentenza 1° marzo 2010, n. 4863, sez. I civile Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Nozione caratteri e distinzione - Consegna della cosa e pagamento del prezzo prima del contratto definitivo - Anticipazione dell`effetto traslativo - Esclusione - Conseguenze - Posizione del promissario acquirente - Detentore qualificato - Configurabilità - Possesso "ad usucapionem" - Esclusione. Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l`anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un`obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) - è sempre il contratto definitivo a produrre l`effetto traslativo reale; conseguentemente, la disponibilità del bene conseguita dal promissorio acquirente, in quanto esercitata nel proprio, interesse, ma "aliena nomine ", in assenza dell`" animus possidendi ", ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile " ad usucapionem ", salvo la dimostrazione di una sopraggiunta " interversio possessionis " nei modi previsti dall`art. 1141, secondo comma, cod. civ. Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1141, 1158 e 1351. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 7930 del 2008.
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