Cassazione, sentenza 22 gennaio 2010, n. 1112, sez. I civile Fallimento - Patrimonio familiare e fondo patrimoniale - Patrimonio separato - Vincoli sui beni - Applicabilità della disciplina del patrimonio familiare al fondo patrimoniale. Gli istituti del patrimonio familiare di cui all`art. 46 L. Fall. e del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c., disciplinati da normative diverse ma essenzialmente consistenti nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità disposta con riferimento ai beni facenti parte del fondo patrimoniale, perseguono il medesimo fine di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, ed a tal uopo utilizzano un medesimo strumento, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. Ciò rilevato, la disposizione di cui all`art. 46, n. 3, L. Fall., dettato nella vigenza del patrimonio familiare, nella parte in cui esclude dalla assoggettabilità al fallimento determinati beni, deve ritenersi applicabile anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale ad esso succeduto.
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