Cassazione, sentenza 7 agosto 2009, n. 18128, sez. V civile Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Benefici per l`acquisto della prima casa ai sensi della legge n. 168 del 1982 - Requisito di "impossidenza" - Nozione - Disciplina successiva - Canone interpretativo della disciplina precedente - Configurabilità. Con riguardo ai benefici fiscali per l`acquisto della "prima casa", ai sensi e nel vigore dell`art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l`interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze; tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso, l`espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato "idoneo ad abitazione" (nota II bis dell`art. 1 della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, riformulato dall`art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), ovvero quella equivalente di "casa d`abitazione" (art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), con valore interpretativo della disciplina precedente. Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 n. 168 art. 1; d.p.r. 26/04/1986 n. 131 art. 1; Legge 19/07/1993 n. 243; Decreto Legge 22/05/1993 n. 155 art. 16. Massime precedenti Conformi: n. 6476 del 1996, n. 7686 del 2002. Massime precedenti Vedi: n. 19738 del 2003, n. 10984 del 2007. |