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Nel contratto ipotizzato dal notariato le parti potrebbero disciplinare (perché non sono diritti che scattano automaticamente con il patto): le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre possono esser previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario. L’atto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, l’atto dovrà essere redatto in forma pubblica o autenticato da un notaio, che provvederà alla sua trascrizione nel Registro unico nazionale dei patti di convivenza istituito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e a tutti gli adempimenti connessi. (gia` pubblicato su IL SECOLO XIX del 6 febbraio 2013) ROSARIA BONO Notaio in Genova
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