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Fideiussione del donante - Mutuo fondiario garantito da ipoteca - Legittimario superstite non donatario - Divieto di pesi e condizioni sulla quota riservata, nullità della fideiussione. ( Artt. 1344, 1418,549 Cod. civ. 1942 )
La fideiussione del donante, concessa a garanzia di una pluralità di rapporti bancari ed in specie per un mutuo fondiario, sul quale l’istituto di credito iscrive ipoteca, nel caso in cui il legittimario non donatario risulti completamente pretermesso dalla donazione fatta in favore del debitore, è nulla per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. atteso che il contratto, nel caso di specie, costituisce il mezzo per eludere l’applicazione della norma imperativa di cui all’art. 549 c.c. tramite la quale è impedito al testatore di porre pesi o condizione sulla quota riservata al legittimario
Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2011, n. 228 – G.U. A. GIBELLI
Fatto e svolgimento del processo : A. vedova di B. deceduto in omissis, il 27 giugno 2004, ha agito in giudizio per sentire dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in data 13 dicembre 2000, dal defunto marito in base alla quale quest’ultimo si costituiva garante del figlio C. fino alla concorrenza di L. 3.500.000.000, verso Banca s.p.a “per l’adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito,aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi “.
All’art. 3 delle condizioni era prevista la solidarietà ed indivisibilità dell’obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa del fideiussore.
Motivi della decisione: La domanda è fondata.
Con atto pubblico a ministero notaio omissis, in data 6 ottobre 1993, Rep. N. 52952 – 10214, B., che era nato ad omissis, il 25 ottobre 1922, aveva donato al figlio un terreno agricolo situato in Comune di omissis, frazione di omissis, lungo omissis, con soprastanti fabbricati rurali ad uso stalla, fienile, deposito, magazzini, ed in parte ad uso abitazione, confinante con vari proprietari limitrofi distinti negli atti di causa.
In data 15 dicembre 2000, e cioè due giorni dopo la fideiussione di cui si è detto, banca S.p.a concedeva al figlio pregresso suo donatario, con atto a ministero notaio omissis Rep. N. 79984 – 17332, mutuo ipotecario fondiario dell’importo di L. 3.500.000.000. Dal contratto di mutuo si evince che parte del complesso immobiliare offerto in ipoteca dal mutuatario era pervenuto allo stesso con l’atto di donazione del 6 ottobre 1993, sopra citato.
Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.
Non è contestato che il donante originario, si sia spogliato del suo patrimonio immobiliare in forza della donazione del 6 ottobre 1993 di cui si è detto.
Pure non è contestato che, all’epoca della fideiussione, il donante vivesse dei proventi della sua modesta pensione.
E’ provato che la fideiussione fu prestata dal donante a Banca S.p.a per l’importo di L. 3.500.000.000 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del figlio dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, tra cui finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, solo due giorni prima del contratto di mutuo col quale la stessa Banca S.p.a ha erogato un finanziamento di pari importo al pregresso donatario.
E’ pure provato che il mutuo è garantito da ipoteca su beni in parte di provenienza donativa.
In tale contesto la funzione della fideiussione non può essere altra se non quella di dissuadere il legittimario dall’intentare in futuro l’azione di riduzione che gli possa competere.
Invero, in un caso come quello di specie il legittimario erede si troverebbe nell’asse ereditario il debito di garanzia del de cuius e, come è stato osservato, tanto dovrebbe valere ad indurlo ad evitare di proporre l’azione di riduzione, perché l’effetto di incremento del patrimonio risultante dal suo vittorioso esperimento sarebbe vanificato dal debito.
La stessa difesa della Banca convenuta riconosce che il mantenimento del credito in favore del pregresso donatario era subordinato “ alla condizione di avere ulteriori garanzie, più sicure di quelle costituite su beni di provenienza donativa ( v. memoria del 14 novembre 2008 della banca s.p.a ).
Se non che l’ulteriore garanzia non poteva essere rappresentata dalla consistenza patrimoniale del figlio del donante ormai nullatenente.
E’ poi in atti copia della lettera racc. A.R. in data 24 ottobre 2006 inviata dal difensore della banca convenuta all’attrice in cui tra l’altro si legge “… le comunico che il defunto ha rilasciato in favore della banca S.p.a fideiussione fino alla concorrenza di Lire italiane 3.500.000.000 ( pari ad €. 1.807.599,15 ) a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio. Conseguentemente, qualora le venisse riconosciuta la qualifica di erede, con tutti i suoi beni presenti nel patrimonio e rinvenienti ( così nella lettera N.d.R. ) dalla successione, Lei dovrà rispondere ( nel limite predetto ) di tutte le obbligazioni di suo figlio, ivi compresa quelle già esposte nell’esecuzione 184/2004 indicata in €. 1.904,652,56 oltre interessi, come da atto di intervento e spese legali “.
La fideiussione di cui si discute deve pertanto ritenersi illecita per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. atteso che il contratto, nel caso di specie, costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Invero il patto di garanzia è teso ad eludere il principio di intangibilità della quota legittima, principio che si desuma incontestabilmente dalla norma imperativa di cui all’art. 549 c.c.
Ne consegue la nullità ex art. 1418 c.c.
Resta assorbita la richiesta formulata in via subordinata in esito all’istruttoria della omissis dovendosi del resto riconfermare sul punto quanto già statuito con ordinanza del 28 aprile 2009.
P.Q.M : Il Tribunale ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Dichiara la nullità del contratto di fideiussione per cui è causa per quanto in motivazione;
2) Condanna Banca s.p.a., alla rifusione delle spese che liquida in favore di A. in €. 28.647,50, di cui €. 32,00 per esborsi, €. 4891, 00 per diritti, €. 20.545,00 per onorari ed €. 3.179, 50 per rimborso spese generali, e in favore di C., in €. 12.584,25 di cui €. 2.286,00 per diritti, €. 8.900,00 per onorari, €. 1.389,25 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del Tribunale il 30 novembre 2010.



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