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SOCIETÀ INTERDISCIPLINARI O INTERPROFESSIONALI Il comma 8 dell’art. 10 della l.n. 183/2011 prevede la possibilità di costituire società tra professionisti anche per l’esercizio di più attività professionali. La generica formulazione impiegata dal legislatore lascia adito al dubbio che ci si possa riferire anche all’esercizio «di più attività professionali» riconducibili alla stessa professione. Tale dubbio sarebbe peraltro avvalorato anche dal comma 7 dove, come sopra esaminato, si fa riferimento «al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta» e non si considera, invece, l’ipotesi di molteplici iscrizioni in relazione alla diversa qualificazione professionale che i soci potrebbero avere nel caso si società multi--professionali o interprofessionali. In considerazione delle reali motivazioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre il tipo della STP nel nostro ordinamento, la norma sembra essere invero finalizzata a consentire la costituzione di società tra iscritti a professioni diverse. Tuttavia, anche accettando tale assunto, resta da chiarire: • a quale albo debba iscriversi la società costituita tra professionisti iscritti ad albi differenti; • come tale previsione debba essere recepita dagli ordinamenti professionali in cui esistano precipue o pressoché totali incompatibilità con l’esercizio di altre attività professionali. (segue)
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