Fonti Normative EDILIZIA
Le licenze sostituite da perizie giurate di un tecnicoROMA - La vecchia licenza edilizia in soffitta. Sostituita da una perizia giurata di un tecnico. Una norma che da sola «sarebb ...
vai al dettaglio della sezione
ERA SULLA HOME PAGE

La manovra finanziaria del governo per il 2011-2012 è stata pubblicata il 31 maggio 2010 - sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 - Suppl. Ordinario n. 114, il cui testo integrale è consultabile a
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=010G0101&tmstp=1275342842525


 


 


 








































 


 


 


Novita` di interesse notarile:
a) Dati catastali nei rogiti
Le disposizioni contenute nei commi 14 e 15 dell’art. 19 del provvedimento sulla identificazione catastale dei beni immobili nei rogiti e nei contratti di locazione entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010:
  Art. 19  (Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e` attivata l`"Anagrafe
Immobiliare  Integrata",  costituita  e  gestita   dall`Agenzia   del
Territorio secondo  quanto  disposto  dall`articolo  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L`Anagrafe Immobiliare  Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche  dati
disponibili presso l`Agenzia del  Territorio  per  ciascun  immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l`accesso  all`Anagrafe  Immobiliare
Integrata e` garantito ai Comuni sulla base di un sistema  di  regole
tecnico-giuridiche emanate  con  uno  o  piu`  decreti  del  Ministro
dell`Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta` ed autonomie locali.
.....
14. All`articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e`  aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture  private
autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il   trasferimento,   la
costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su
fabbricati gia` esistenti devono contenere, per le unita` immobiliari
urbane, a pena di nullita`, oltre all`identificazione  catastale,  il
riferimento   alle   planimetrie   depositate   in   catasto   e   la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita` allo
stato di fatto dei dati catastali e delle  planimetrie.  Prima  della
stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita`  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul  territorio  dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,  deve
contenere anche l`indicazione dei dati catastali degli  immobili.  La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e` considerata  fatto
rilevante ai fini dell`applicazione dell`imposta di  registro  ed  e`
punita con la sanzione prevista  dall`articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a  decorrere
dal 1° luglio 2010.  
b) Limitazioni all’uso del contante
L’articolo 20 del provvedimento modifica con effetto dal 31 maggio 2010, l’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, abbassando la soglia del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 a euro 5.000,00.
Viene inoltre inserito nell’art. 58 relativo alle sanzioni il nuovo comma 7. Si stabilisce, in particolare, un importo minimo – 3.000,00 euro - per la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, a prescindere dall’entità della violazione.
Si prevede altresì un aumento di cinque volte della sanzione minima se le violazioni riguardano importi superiori a cinquantamila euro.
c) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
L’art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l’art. 28 del d.lgs. n. 231/2007 in materia di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, inserendo tre nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater).
Il comma 7-bis delega il ministro dell’Economia e delle finanze ad individuare, mediante apposito decreto da adottare sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, una lista di Paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto anche delle informazioni assunte dagli organismi internazionali preposti alla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il comma 7-ter impone ai notai (ed agli altri soggetti individuati) di astenersi dall’instaurazione della prestazione professionale, o di porre fine alla medesima se già in essere, qualora siano coinvolte “società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore” aventi sede nei paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Il precetto si applica anche alle “entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei paesi sopra individuati di cui non è possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l’identità”.
Il comma 7-quater rinvia allo stesso decreto di cui al comma 7-bis per la definizione delle modalità applicative e gli adempimenti di cui al comma 7-ter.
La stessa norma inoltre integra l’art. 57 in tema di sanzioni, prevedendo l’applicazione di una specifica sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni antifrode introdotte.
d) Segnalazione di operazioni sospette
L’art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l’art. 41 comma 1 in materia di segnalazione di operazioni sospette, prevedendo quale ulteriore elemento di sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante.
            


42











Copyright 2008 notaiofilippoferrara.it                - Sito sviluppato da Emanuele Gennuso e Gianluca Fagone - Privacy | Area riservata