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La manovra finanziaria del governo per il 2011-2012 è stata pubblicata il 31 maggio 2010 - sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 - Suppl. Ordinario n. 114, il cui testo integrale è consultabile a http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-31&task=dettaglio&numgu=125&redaz=010G0101&tmstp=1275342842525
Novita` di interesse notarile: a) Dati catastali nei rogiti Le disposizioni contenute nei commi 14 e 15 dell’art. 19 del provvedimento sulla identificazione catastale dei beni immobili nei rogiti e nei contratti di locazione entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 2010: Art. 19 (Aggiornamento del catasto) 1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e` attivata l`"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall`Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall`articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L`Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l`Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 2. In fase di prima applicazione l`accesso all`Anagrafe Immobiliare Integrata e` garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o piu` decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali. ..... 14. All`articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e` aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia` esistenti devono contenere, per le unita` immobiliari urbane, a pena di nullita`, oltre all`identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita` allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita` con le risultanze dei registri immobiliari ". 15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l`indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali e` considerata fatto rilevante ai fini dell`applicazione dell`imposta di registro ed e` punita con la sanzione prevista dall`articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. b) Limitazioni all’uso del contante L’articolo 20 del provvedimento modifica con effetto dal 31 maggio 2010, l’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, abbassando la soglia del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 a euro 5.000,00. Viene inoltre inserito nell’art. 58 relativo alle sanzioni il nuovo comma 7. Si stabilisce, in particolare, un importo minimo – 3.000,00 euro - per la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, a prescindere dall’entità della violazione. Si prevede altresì un aumento di cinque volte della sanzione minima se le violazioni riguardano importi superiori a cinquantamila euro. c) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela L’art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l’art. 28 del d.lgs. n. 231/2007 in materia di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, inserendo tre nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater). Il comma 7-bis delega il ministro dell’Economia e delle finanze ad individuare, mediante apposito decreto da adottare sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, una lista di Paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tenendo conto anche delle informazioni assunte dagli organismi internazionali preposti alla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il comma 7-ter impone ai notai (ed agli altri soggetti individuati) di astenersi dall’instaurazione della prestazione professionale, o di porre fine alla medesima se già in essere, qualora siano coinvolte “società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore” aventi sede nei paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Il precetto si applica anche alle “entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei paesi sopra individuati di cui non è possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l’identità”. Il comma 7-quater rinvia allo stesso decreto di cui al comma 7-bis per la definizione delle modalità applicative e gli adempimenti di cui al comma 7-ter. La stessa norma inoltre integra l’art. 57 in tema di sanzioni, prevedendo l’applicazione di una specifica sanzione pecuniaria per le violazioni delle disposizioni antifrode introdotte. d) Segnalazione di operazioni sospette L’art. 36 del decreto (disposizioni antifrode) integra l’art. 41 comma 1 in materia di segnalazione di operazioni sospette, prevedendo quale ulteriore elemento di sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante.
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