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SALVEZZA DEI MODELLI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI ESISTENTI Dubbi interpretativi sorgono anche dalla lettura dei commi 9 e 11 dell’art. 10 della l.n. 183/2011. Le norme richiamate, infatti, prevedono, la “salvezza” dei diversi modelli societari e dei modelli associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L’intento appare chiaro, ovvero consentire ai professionisti associati di conservare lo status giuridico prescelto; al contempo, però, viene disposta l’abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, unica fonte che attualmente disciplina, ancorché in parte, i modi di costituzione degli studi associati. Tale intervento non è condivisibile perché priva le associazioni professionali esistenti della pur minima regolamentazione che ne riconosceva almeno la possibilità di esistenza. Inoltre, l’abrogazione così fatta determina anche l’impossibilità in futuro di scegliere il modello associativo che finora ha rappresentato l’unica possibilità per l’universo dei professionisti e che ben potrebbe continuare a rappresentare una forma apprezzabile. La sostituzione del modello associativo, ancorché auspicata da tempo, non può diventare una costrizione immediata, né si ritiene tale sia stato l’intento del Legislatore, per cui si evidenzia la necessità di correzione. (segue)
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