SEMINARIO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L`AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: TRE ANNI DOPO
Caltagirone 23 giugno 2007



La persona che, per effetto di una infermitą ovvero di una menomazione fisica o psichica, ...
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Gli Ordini Professionali passano a far parte della Rete Giudiziaria Europea
Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea Decisione n. 568/2009/CE del 18 giugno 2009
(in GUCE L 168/35 del 30 giugno 2009)
La Rete Giudiziaria Europea è stata costituita con la Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 (2001/470/CE). Il suo scopo (art. 3) è quello di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l’ideazione, la progressiva predisposizione e l’aggiornamento di un sistema d’informazione destinato ai membri della Rete e di ideare e predisporre progressivamente e tenere aggiornato un sistema d’informazione accessibile al pubblico.
La Rete Notarile Europea, in stretto collegamento con la RGE, è ormai al lavoro da qualche anno, con gli scopi e secondo le modalità già note (si veda in CNN Notizie del 21 novembre 2007 e in home page RUN).
La RNE ha dei punti di contatto, i cui scopi sono in qualche modo assimilabili a quelli dei punti di contatto RGE. Ne consegue che ogni modifica della RGE interessa molto da vicino la rete notarile.
Ora è stata emanata la Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (in GUCE L 168/35 del 30 giugno 2009), che modifica la citata decisione 2001/470/CE).
Rilancio della cooperazione giudiziaria europea
Nei “considerandi” si legge che è indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative della rete mediante i punti di contatto nazionali e che, quin-di, occorre rafforzare il ruolo dei punti di contatto sia all’interno della rete sia rispetto ai giudici e alle professioni legali (n. 5).  In prosieguo, si dice che gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contato affinché costoro possano svolgere pienamente le loro funzioni (n. 6) e che allo stesso fine occorre che vi siano in ogni Stato membro uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. I punti di contatto dovrebbero informare le autorità giudiziarie ed extragiudiziarie sul contenuto delle leggi straniere richiamate dal diritto comunitario (n. 8), compito che dovrebbero svolgere “con una rapidità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione” (n. 9). Gli ordini professionali che rappresentano gli operatori della giustizia, in particolare avvocati, notai ed ufficiali giudiziari, che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile, possono aderire alla rete tramite le rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa (n. 12). Il ruolo degli Ordini Professionali
La decisione in parola inserisce gli ordini professionali che rappresentano a livello nazionale negli Stati membri gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, fra le componenti della rete giudiziaria europea (art. 1). A tal fine, si dispone che gli Stati membri stabiliscano (sic) gli ordini professionali dianzi citati, dopo aver ottenuto il consenso degli ordini professionali in questione alla loro partecipazione alla rete.
L’art. 5-bis della decisione dispone che, per concorrere all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli ordini professionali secondo le modalità disposte dagli Stati membri. Tali contatti dei punti di contatto (sic) possono anche comprendere scambi di esperienze e informazioni sull’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali, la collaborazione nell’elaborazione ed aggiornamento delle schede informative di cui all’art. 15 della decisione 2001/470/CE, che possono anche riguardare i principi del sistema giuridico degli Stati membri e la partecipazione degli ordini pro-fessionali alle pertinenti riunioni. Sistemi istituzionali di cooperazione e informazione
Il panorama che si presenta è quello di una rapida accelerazione nei sistemi di cooperazione ed informazione. Sta di fatto che la Decisione appena pubblicata chie-de esplicitamente di apprestare le risorse necessarie ai compiti impegnativi che si prefigge, e quindi non è azzardato pensare che l’UE ritiene necessario premere sugli Stati perché forniscano le risorse che evidentemente finora non sembrerebbero essere state sufficienti. (Emanuele Calo` CNN NOTIZIE 2 luglio 2009)


 


 


 





























 


 


 



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