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Prime pronunce sulla mediazione. Il Tribunale di Roma, con la sentenza depositata il 22 luglio 2011, ha statuito che il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all’organismo di mediazione e omologato dal Presidente del Tribunale, nel corso della quale si è accertato l`acquisto della proprietà, ovvero di altro diritto reale relativo a beni immobili, attraverso l’istituto giuridico dell’usucapione, non può essere trascritto presso i registri immobiliari. Il giudice nega pertanto all’accordo consacrato nel verbale di conciliazione, effetti di natura costitutiva, modificativa ovvero estintiva di diritti reali. Una donna aveva proposto reclamo avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari. La donna allega che sulla base del D.Lgs. n. 28 del 2010, la materia relativa ai diritti reali rientra tra i casi di mediazione obbligatoria, che rappresenta quindi condizione di procedibilità per un eventuale giudizio, ergo il relativo verbale mediante il quale le parti raggiungono un accordo deve considerarsi soggetto a trascrizione. Per il giudice della capitale l’accordo è da qualificare quale negozio di mero accertamento in merito alla verifica dei presupposti sulla base dei quali l`usucapione si compie, quindi non capace di dotare certezza assoluta alla proprietà del bene immobile controverso. Siffatto verbale non è riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall’articolo 2643 c.c., non è equiparabile alle sentenze e non è idoneo alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2651. Per tali motivi è stata negata la trascrivibilità. Il Tribunale ordinario di Roma, sez. V Civile, decreto 6 - 22 luglio 2011 Presidente Norelli - Relatore Belloni Fatto Tizia, a seguito dei dubbi manifestati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari sulla trascrivibilità del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all`organismo di mediazione xxxx il 25/03/2011 ed omologato dal Presidente del Tribunale di Roma il 05/04/2011, in forza del quale si accertava l`intervenuto acquisto per usucapione in favore dell`esponente del diritto di proprietà sul cespite immobiliare sito in (omissis) per non rientrare l`istituto di usucapione tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28/10, ha presentato istanza per la trascrizione con riserva ex art. 2674 bis c.c., a seguito della quale la Conservatoria ha eseguito la detta formalità. Tizia nel proporre il presente reclamo, osserva che in forza dell`art. 5 del D. Lgs. n. 28/10, che configura, per quel che qui interessa, la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ai diritti reali, l`usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento, rientra nei casi di mediazione obbligatoria; conseguentemente il verbale di conciliazione non può che rientrare nel novero degli atti trascrivibili, pena la vanificazione dell`intento deflattivo posto a base dell`istituto della mediazione, posto che, diversamente opinando, le parti, pur avendo raggiunto un accordo omologato dal Presidente del Tribunale, si vedrebbero costretti ad adire l`autorità giudiziaria per ottenere un titolo trascrivibile. All`udienza del 27/06/2011 il Conservatore, richiamandosi alla nota versata in atti, ha ricollegato i suoi dubbi in ordine alla trascrivibilità del verbale di conciliazione non all`esclusione dell`usucapione dall`istituto della mediazione obbligatoria, come prospettato dalla ricorrente, ma alla natura di tale atto, non equiparabile alla sentenza di accertamento dell`intervenuta usucapione di cui all`art. 2651 c.c., atteso il suo valore negoziale, ed alla mancata autentica delle firme, richiesta, quale condizione per la trascrizione, dalla disposizione normativa di cui all`art. 2657 c.c. (segue)....
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