Istanbul
SABATO 15 OTTOBRE 2011 AD ISTANBUL LA DELEGAZIONE DI CALTAGIRONE DELL’ACCADEMIA DELLA CUCINA, capitanata dalla Contessa Tanina Bartoli Gravina, ha incontrato il Console Generale d’ ...
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


Presidente Notaio Filippo Ferrara:
"Ringraziamo il Notaio Cammarata per il contributo che ci ha fornito con la sua relazione chiara e convincente!
Dalle nostre parti, soprattutto nei paesi del centro Sicilia,  era, ma ancora lo è, consuetudine che i genitori donino alla figlia, in prossimita’ del suo matrimonio, la casa, che sara’ l’abitazione principale della nuova famiglia!  Ma al momento in cui essa si reca in banca e chiede un finanziamento per il suo completamento o la sua ristrutturazione, si sente dire dall’impiegato bancario:  “Ma signora, questo che è atto?
Questo atto non è un atto valido! Il Notaio avrebbe dovuto redigere non un atto di donazione, ma un atto di compravendita!”.
Come se il Notaio possa imporre alla figlia di pagare un prezzo ai genitori! Come se il Notaio possa togliere ai genitori il piacere e la soddisfazione di donare alla figlia!
Perché? Perché cio’ avviene? Perché, se è vero che ognuno di noi può disporre dei propri beni e donare a figli o a chiunque, è altrettanto vero che egli non puo’ ledere i diritti che la legge assicura ai suoi congiunti più stretti,
ai cosiddetti legittimari. Per cui, se la donazione viene a ledere il diritto di un erede legittimo, la legge attribuisce a quest’ultimo lo strumento dell’azione di riduzione, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detta azione venga esercitata con esito positivo, il donatario deve restituire il bene libero da ogni peso o ipoteca. Inoltre, qualora il donatario, contro il quale è stata esperita azione di riduzione, avesse venduto il bene ad un terzo, il legittimario leso può esercitare, previa escussione dei beni del donatario, la  azione di restituzione ovvero chiedere al terzo la restituzione del bene. Da qui la preoccupazione della Banca. Ribadiamo che l’atto di donazione è un atto valido ed efficace, previsto, disciplinato e tutelato dalla legge!
ma la Banca non si sente al cento per cento tranquilla ad accettare una garanzia iscritta su un bene oggetto di donazione!
 Dell’azione di riduzione nei confronti degli aventi causa del donatario, ci parlera’ Fabio Tierno, Notaio in San Pier Niceto".


Relazione
1) Introduzione
2) Novità legislative
3) Interpretazione letterale
4) Interpretazione  evolutiva


1) INTRODUZIONE
La dottrina si è sempre affannata nel tentativo di ricercare all’interno del nostro ordinamento delle soluzioni che potessero rendere sicura la circolazione degli immobili di provenienza donativa.
Il nostro legislatore, infatti, grazie al disposto degli articoli 561 e 563 c.c., (nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge n. 80 del 14.5.2005), aveva assicurato una tutela “reale” della quota di legittima, garantendo al legittimario pretermesso, o anche solamente leso, di potere ottenere la proprietà del bene, già oggetto di donazione, anche, in ultima analisi, agendo in rivendica nei confronti dei successivi aventi causa del donatario.
Il dettato legislativo dell’art. 563 c.c., (o per meglio dire una sua lettura eccessivamente pavida,  unito all’impossibilità per il coniuge e  discendenti del donante di rinunciare, in vita del medesimo, all’azione di riduzione, ed alla circostanza che il dies a quo per il decorso del termine decennale di prescrizione è l’apertura della successione del donante, ha reso i beni di provenienza donativa quasi una categoria beni “extra commercium”, per i quali è estremamente difficile l’accesso al credito bancario.
Le varie soluzioni escogitate dalla dottrina e dagli istituti bancari per attenuare o risolvere il problema si sono rivelati, per un verso o per un altro, inappaganti, incombendo sempre su di essi la spada di Damocle della nullità per frode alla legge
Il legislatore interviene con il decreto legge c.d. “competitività”, 14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 15.5.2005 n. 80, con ulteriori modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, la cui “ratio”, come fatto palese dai lavori preparatori, è “rimuovere le difficoltà di circolazione degli oggetti di donazione”.
Sul contenuto della novella apportata agli art. 561 e 563 c.c. si tornerà nei successivi paragrafi, ma è fondamentale precisare che, a mio avviso, all’interprete che si accinga ad analizzare le suddette novità legislative si pone un’alternativa: analizzare le norme nuove con gli occhiali “d’antan” dell’intepretazione tralatizia, rischiando così di vanificare gli sforzi del legislatore, ovvero interpretare evolutivamente le nuove norme, al fine di garantirne un’applicazione che soddisfi la “ratio legis”, anche rischiando di essere tacciati di iconoclastismo o, peggio, di eresia.
2) Novità legislative
Il legislatore della novella ha pensato di risolvere il problema della circolazione dei beni donati inserendo negli articoli 561 e 563 un nuovo termine di prescrizione per la tutela reale del diritto di legittima, e variando il “dies a quo”: non più dieci anni dall’apertura della successione del donante, bensì venti anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari. Decorso detto periodo di tempo “i pesi e le ipoteche restano efficaci” (art. 561 c.c.), e non può essere chiesta la restituzione ai successivi acquirenti (art. 563 c.c. interpretato “a contrario”).
Il parallelismo, quantomeno temporale, con il decorso del ventennio necessario per l’acquisto della proprietà a titolo di usucapione da parte del possessore è evidente.
E’ importante sottolineare che dal nuovo testo degli articoli 561 e 563 c.c. emerge il principio che la tutela del diritto di legittima può degradare da reale a meramente obbligatoria. Il nostro legislatore, tuttavia, non ha ancora il coraggio di limitare “tuot court” i diritti dei legittimari, (esempio palese il sistema di pesi e contrappesi del patto di famiglia), seppur a tutela di interessi collettivi  (nel patto di famiglia la liberà espressione dell’attività di impresa, nel nostro caso la certezza delle relazioni commerciali), ma assicura sempre al legittimario un’ancora di salvezza.
In questo caso l’ancora è fornita da un nuovo istituto, previsto all’ultimo comma dell’art. 563 c.c., “l’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione”.
Con questa opposizione, che deve essere notificata al donatario ed ai suoi aventi causa, (e che, pertanto, deve avere forma scritta), e trascritta nei registri immobiliari, il coniuge ed i parenti in linea retta del donante possono sospendere, per un ventennio dalla trascrizione dell’opposizione, il decorso del ventennio necessario per la salvezza dei diritti dei creditori ed aventi causa del donatario. Al fine di protrarre nel tempo l’efficacia sospensiva della opposizione, la trascrizione deve essere rinnovata prima che siano trascorsi vent’anni dalla medesima.
A mio avviso la trascrizione ha, in questo caso, efficacia costitutiva e non meramente dichiarativa. Il testo di legge è infatti chiaro, affermando che il decorso del termine  è sospeso nei confronti di coloro che abbiano “notificato e trascritto”. Conseguentemente, decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione non potrà essere chiesta la restituzione dell’immobile all’acquirente del donatario al quale sia stata notificata l’opposizione stragiudiziale che, però, non sia stata trascritta.
Dal nuovo istituto dell’opposizione stragiudiziale alla donazione può enuclearsi un altro importante principio: il legislatore ha anticipato la tutela dei legittimari, consentendo loro di tutelare anche in vita del donante quella che, anteriormente all’apertura della successione, è solo un’aspettativa, e non ancora un diritto.
Accennavo poc’anzi al sistema di pesi e contrappesi che il nostro legislatore adotta quando intende “limitare” la tutela dei legittimari.
Un esempio è l’inciso dell’art. 563 c.c. in virtù del quale “il diritto dell’opponente è personale è rinunciabile”.
Tale diritto non è cedibile a terzi, a differenza del diritto di agire in riduzione allorchè si aprirà la riduzione, ed è rinunciabile (anche a titolo oneroso, nel silenzio del legislatore).
DA tale inciso, emerge, pertanto, un altro importantissimo principio. L’aspettativa alla legittima è, secondo il legislatore “disponibile” per i titolari.
(segue...)


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