Top Down London


Città dai mille volti, indefinita, informe, caratterizzata da uno sviluppo caotico e inarrestabile, Londra si è a lungo mostrata restia a qualsiasi pianificazione urbanisti ...
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Capo I SANZIONI PENALI
Art. 55 Sanzioni Penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l`obbligo di identificazione, e` punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l`operazione o le indica false e` punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e` punito con l`arresto da sei mesi a tre anni e con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all`articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e` punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all`articolo 52, comma 2, e` punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l`individuazione del soggetto che ha effettuato l`operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e` raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all`articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall`articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e` punito con l`arresto da sei mesi a un anno o con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Capo II SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 56. Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno
1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all`articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all`articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all`articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all`articolo 13, comma 1, lettera a).
2. L`autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall`articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall`elenco di cui all`articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all`irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d`Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`articolo 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all`articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all`articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatorio applicata per l`irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e` quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle società di revisione di cui all`articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione e` applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`articolo 195 del TUF
Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all`articolo 6, comma 7, lettera c), e` punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
2. L`omessa istituzione dell`archivio unico informatico di cui all`articolo 37 e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo,
con il provvedimento di irrogazione della sanzione e` ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L`omessa istituzione del registro della clientela di cui all`articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all`articolo 39 e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l`omessa segnalazione di operazioni sospette e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall`1 per cento al 40 per cento dell`importo dell`operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall`importo dell`operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e` ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 58. Violazioni del Titolo III
1. Fatta salva l`efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all`articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall`1 per cento al 40 per cento dell`importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all`articolo 49, comma 1 2, e` punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell`articolo 49, commi 1 3 e 1 4, e` punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nell`articolo 49, commi 1 8 e 1 9, e` punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell`importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all`articolo 50, comma 1, e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all`articolo 50, comma 2, e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell`obbligo di cui all`articolo 51, comma 1, del presente decreto e` punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell`importo dell`operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

(segue...)

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