Dopo avere accennato agli usi civici, bisogna approfondire maggiormente la genesi del diritto del concedente e del livello. Bisogna cioè cercare di conoscere l`esistenza ed il contenuto del titolo che ha dato origine alla intestazione "diritto del concedente o del livello". Ma necessita molta prudenza in quanto ci si muove tra due momenti, entrambi forieri di rischi e di responsabilità. Se da un lato potremmo accettare supinamente la esistenza di quanto le carte catastali evidenziano, dall`altro correremmo il rischio di fare rinascere - con grave pregiudizio degli interessi delle parti - dei diritti che già si sono prescritti da decenni e che non esistono nei titoli di provenienza e debitamente trascritti, per i quali probabilmente si è già verificata la cosi detta "pubblicità sanante". A seguito delle attenzioni, degli studi più approfondititi che siamo stati spinti a fare dall`insorgere della problematica, oggi sappiamo qualcosa di più dei livelli, dell`enfiteusi, della loro origine, del loro evolversi nella storia. Allora sappiamo che il fenomeno nasce nell`alto medioevo, con la presenza sempre più massiccia in Italia di tradizioni e di comportamenti che erano propri delle popolazioni germaniche. Molti soggetti civili e religiosi divenivano titolari di sempre maggiori consistenze terriere, che difficilmente potevano coltivare ed accudire per la loro materiale enorme estensione ed a volte per la loro distanza materiale. Cominciano ad affacciarsi nel mondo dei rapporti giuridici delle situazioni di partitanza che da una parte tentano di dare positive risposte alle esigenze del proprietario che non poteva provvedere direttamente alla gestione della coltivazione, dall`altra alla gleba che lavorava la terra senza titolo o diritto alcuno. Da una parte cioè si cercava di rendere più produttive le immense estensioni di terreni a volte lasciate incolte e paludose, si dava cioè la possibilità ai titolari stessi di trarre redditi dai loro possedimenti per far fonte alle sempre maggiori esigenze della loro sfarzosa e dispendiosa esistenza e dall`altra si dava la possibilità ai lavoratori della terra di essere compartecipi ai frutti ed alla gestione, creando un interesse sempre crescente ad una maggiore produttività delle terre stesse, innescando così un procedimento virtuoso. Il rapporto che si instaura, acquista diversa configurazione a seconda del luogo, del tempo e dei soggetti che lo pongono in essere. In molte parti nasce così il livello. Questo era un contratto agrario che consisteva nella concessione di un fondo rustico dietro pagamento di un fitto; ed all`origine costituiva una vendita a termine dietro versamento di un corrispettivo (detto livello, pensio o censo) e per cui allo scadere del termine (salvo rinnovo del contratto) la piena proprietà tornava al concedente, il quale rimaneva pertanto sempre quale "domino" diretto - e con il tempo questo diritto divenne quasi sempre alienabile. Vennero concessi a livello molti beni della Chiesa, di Enti e di Benefici Ecclesiastici, e di grandi proprietari terrieri, che, in questo modo, da un lato, aderivano alla richiesta di concessione del temporaneo godimento (allo scopo di coltivazione, di abitazione, etc) da parte dei singoli e dall`altro evitavano di perdere la proprietà del bene per la impossibilità a volte di custodire il possesso e quindi il verificarsi dell`usucapione. Nel tempo questo istituto è stato sempre più assimilato all`enfiteusi sino ad identificarsi completamente con quest`ultima, assumendo quindi il livello la connotazione di cessione in godimento a lungo termine o in perpetuo di un terreno con l`obbligo di pagare un canone annuo e/o di coltivarlo apportandovi migliorie. Il diritto che sorge dal contratto di livello era in genere alienabile e quindi trasmissibile anche mortis causa. E`, dunque, chiaro che non tutti i livelli sono uguali e ogni situazione giuridica merita un particolare studio ed una propria analisi nell`interesse di ogni soggetto specifico del rapporto. Dei casi, apparentemente più semplici, vedono risultare quale concedente del terreno un Comune. In alcuni casi, il Comune interessato, non sa nemmeno di godere di tale diritto nè conosce da quale atto nasce la sua titolarità ; questo poiché la dizione "Comune", è stata anche utilizzata in tempi remoti per indicare anche la Collettività di un centro urbano, della quale il Comune è il semplice e naturale rappresentante, ma non il titolare del diritto, in quanto questo fa capo proprio alla intera collettività. In tali casi, alcuni comuni affrancano il livello anche gratuitamente, rilasciano una mera dichiarazione scritta dall`organo competente e da depositare presso l`Agenzia del Territorio competente in sede di voltura. In molti casi, invece, concedente risulta un Ente ecclesiastico od un privato.. La forma di contratto vigente più corrispondente alle caratteristiche del livello è oggi l`Enfiteusi, equiparazione per altro già accettata da legislatore del 1942, e con la quale l`istituto del livello si confuse del tutto. Dato per certo che siamo in presenza del livello occorre distinguere. Se è un livello sacramentale, ossia se la prestazione del livellario si riduce semplicemente alla celebrazione di un sacramento, esso è stato abolito da un Regio Decreto del 1887. Se invece al livello è connaturata un prestazione di facere o il pagamento di un canone livellario, occorre ancora fare una altra distinzione. Se il livello è stato creato prima del 28 ottobre 1941 e non è mai stato richiesto il pagamento del canone o richiesta la prestazione, il livello si considera estinto e quindi si chiede semplicemente con l`atto notarile di vendita o con la successione, che venga depennata dalla partita catastale il diritto del concedente. Se il livello è stato creato prima della data suddetta ma è stato percepito il canone, allora bisogna procedere all`affrancazione sul modello del enfiteusi, e quindi con il concorso del comune. I livelli non hanno nulla a che vedere con gli usi civici. Sono un istituto giuridico di diritto privato, ormai equiparato come detto all’enfiteusi. Pertanto il diritto del concedente può essere estinto mediante affrancazione, con applicazione delle norme sull’enfiteusi. I livelli, se ancora esistenti, non sono ostativi alla vendita dei terreni sui quali gravano.
(segue...)
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