Art. 59. Responsabilità solidale degli enti 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all`articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l`autore della violazione non e` stato identificato ovvero quando lo stesso non e` più perseguibile ai sensi della legge medesima. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l`operazione o le indica false e` punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e` punito con l`arresto da sei mesi a tre anni e con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all`articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e` punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all`articolo 52, comma 2, e` punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l`individuazione del soggetto che ha effettuato l`operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e` raddoppiata. 7. Qualora i soggetti di cui all`articolo 11,commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall`articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e` punito con l`arresto da sei mesi a un anno o con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi". (segue...)
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