Nezapomente do Prahy = Per non dimenticare Praga
  


La leggenda, una delle tante che riguardano Praga, dice che di notte le statue del Ponte Carlo si animano per prendersi cura dei bambini della vicina isola ...
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


Art. 59. Responsabilità solidale degli enti
1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all`articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l`autore della violazione non e` stato identificato ovvero quando lo stesso non e` più perseguibile ai sensi della legge medesima.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l`operazione o le indica false e` punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l`esecutore dell`operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e` punito con l`arresto da sei mesi a tre anni e con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all`articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e` punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all`articolo 52, comma 2, e` punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l`individuazione del soggetto che ha effettuato l`operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e` raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all`articolo 11,commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall`articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e` punito con l`arresto da sei mesi a un anno o con l`ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e` punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all`acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".


(segue...)

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