Le circolari sull’operatività connessa con lo scudo fiscale dell’Agenzia delle Entrate (10/10/2009) e del Ministero dell’Economia (12/10/2009) hanno chiarito che gli intermediari coinvolti nel perfezionamento dello scudo fiscale restano soggetti a tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Di conseguenza, gli intermediari dello scudo fiscale dovranno provvedere: all’adeguata verifica della clientela; alla registrazione dei dati all’obbligo di segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi per sospettare che le attività siano frutto di reati diversi da quelli fiscali “scudati”. Cosa prevede la legge n. 197/91? La legge ha introdotto nel lontano 1991 alcuni obblighi a carico degli intermediari abilitati: obblighi di identificazione di rilevazione e di registrazione delle operazioni effettuate di segnalazione delle “operazioni sospette” di qualunque importo e indipendentemente dal fatto che l’operatore desse o no corso all’operazione stessa. La legge introduce il principio della “collaborazione attiva” per cui gli intermediari, in precedenza impegnati solo ad agevolare l`accesso alle informazioni da parte dell` Autorità, sono da quel momento chiamati a partecipare direttamente alla lotta contro il riciclaggio avendo il dovere di fornire, tempestivamente, alle autorità competenti informazioni utili ai fini di giustizia. Cosa prevede il decreto legislativo n. 109/07? L’Italia, recependo la terza direttiva europea sul tema al contrasto al terrorismo, emana il decreto n. 109/2007 per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo. Il provvedimento –in relazione a persone o entità sospettati di finanziare il terrorismo e come tali inseriti nelle “black list ufficiali”– prevede il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie nonché della messa a disposizione di altre attività finanziarie e risorse economiche .Quali novità introduce il decreto legislativo n.231/07? Il Dlgs 231/2007 -nel recepire le disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE 26 ottobre 2005) in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo- riscrive la norma, confermando complessivamente l’impianto legislativo precedente ma con un aumento delle restrizioni e con alcune novità, in specie circa l’uso del contante e dei titoli al portatore. Quali sono gli obblighi del cliente? L’art. 21 prevede che: I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza. Quali sono gli obblighi dell’intermediario? Essi sono indicati in una serie di articoli di seguito esaminati: Obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss). Obbligo di astensione dal compimento dell’operazione (art. 23). Obbligo di registrazione (artt. 36 e ss). Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41). Cosa significa: “Obbligo di adeguata verifica della clientela”(art.15)? Il Decreto prevede precise norme sia in tema d’identificazione della nuova clientela che di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi di poter valutare l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere. Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: quando instaurano un rapporto continuativo quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata quando vi è sospetto di riciclaggio o di terrorismo quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti precedentemente ai fini dell’identificazione del cliente. (segue...)
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