Giurisprudenza
Roma, il Palazzaccio,
sede della Corte di Cassazione

* Corte di Cassazione

* Corte Costituzionale

* Giustizia amministrativa

* Tribunali italiani
vai al dettaglio della sezione
CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


Cos’è GIANOS?
Generatore di Indici di Anomalia per le Operazioni Sospette
È uno strumento operativo realizzato in ambito associativo interbancario e si basa sull’analisi delle registrazioni dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
Non è obbligatorio e non è esaustivo, ma alla verifica dei suoi tabulati deve essere prestata la massima attenzione, apponendo le firme per l’avvenuta analisi solo dopo attenta disamina operazione per operazione, senza cadere in tentazioni di esami a campione o superficiali.
Quali sono i mezzi di pagamento previsti dall’art. 49?
Il decreto 231 del 2007 ha introdotto dal 30 aprile 2008 novità rilevanti per contanti, assegni, titoli, libretti di risparmio al portatore.
Viene così stabilito il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di
Denaro contante
Libretti di deposito bancari al portatore
Libretti postali al portatore
Titoli al portatore in euro o valuta estera
quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (attuali 1.000 euro).
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa (1 comma art. 49 dlgs 231/2007)
Per fare la massima chiarezza sul significato della locuzione “per il tramite di banche”, che spesso genera pericolose interpretazioni elusive del principio base della norma stessa, è utile riportare e leggere con attenzione il secondo comma dell’articolo 49 del decreto 231/2007 che ne fornisce un’interpretazione autentica:
“Il trasferimento per contanti per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi previa consegna ai medesimi della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio”
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati solo per l’incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall’importo facciale.
In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla banca o a poste italiane i dati identificativi del cessionario, la data del trasferimento e l’accettazione da parte del cessionario.
L`apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L`utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.
Cosa si intende per “Operazioni frazionate”?
La legge, innovando rispetto al sistema precedente, definisce come operazione frazionata:
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Il divieto di trasferire danaro e titoli al portatore per importi superiori ai limiti previsti dalla normativa esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
L’inosservanza del divieto non incide sull’operazione che rimane salva, ma dà luogo ad un illecito amministrativo al quale si applica una sanzione nella misura dall’ 1 al 40% dell’importo trasferito.
(segue...)

17











Copyright 2008 notaiofilippoferrara.it                - Sito sviluppato da Emanuele Gennuso e Gianluca Fagone - Privacy | Area riservata