La Nuova Societa` a Responsabilita` Limitata - prime riflessioni 17 aprile 2004
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


Cosa fare in presenza di Utenti Occasionali?
Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l`operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti (informando ovviamente, in via preventiva il superiore gerarchico). Quale contenuto ha l’”Obbligo di adeguata verifica” (art. 18)?
identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei consueti documenti, dati o informazioni ottenute da fonti affidabili e indipendenti identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne l’identità (per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società o l’entità giuridica cliente) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo svolgere un controllo costante della relazione d’affari nel corso del rapporto continuativo.
Chi è il “Titolare effettivo”?
Per titolare effettivo s’intende, in caso di società: 9
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale…(omissis)…tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale
Cosa significa: Approccio basato sul rischio associato al tipo di cliente (art. 20)?
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Gli enti e le persone soggetti al D.Lgs.231/07 devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate e` adeguata all`entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo si deve far riferimento alle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (art. 7, 2° c.) ai criteri generali riferiti al cliente o alle operazioni indicati nei seguenti paragrafi. In relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, quali sono “I criteri generali riferiti al cliente”?
natura giuridica prevalente attività svolta
comportamento tenuto al momento del compimento dell`operazione o dell`instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
In relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, quali sono “I criteri generali riferiti all`operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale”?
tipologia dell`operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere modalità di svolgimento dell`operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale ammontare dell’operazione frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
ragionevolezza dell`operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all`attività svolta dal cliente area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell`operazione o del rapporto continuativo
Cosa significa: “Obbligo di astensione” (art. 23)?
E’ previsto l’”obbligo di astensione” quando non si è in grado di effettuare un’accurata identificazione della clientela. In tal caso, non si può instaurare il rapporto continuativo né eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste, ovvero va posto fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale ed è necessario valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.
Invece si ha obbligo di segnalazione alla UIF in seguito all’astensione dall’operatività per le operazioni per le quali c’è sospetto di relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

(segue...)

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