Presidente Notaio Filippo Ferrara: "Grazie Fabio per la puntuale e chiara esposizione, che ci ha fornito spunti di riflessione di notevole importanza. Una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 23728 del 24 novembre 2011, Cass. III Sezione civile, afferma: ”Nel contratto fiduciario di compravendita l’obbligo di trasferimento deve essere effettuato dal fiduciario-acquirente, prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiduciante; il mancato adempimento di tale onere comporta, ai sensi dell’art.1218 del codice civile, il risarcimento del danno. Il fiduciario inadempiente risulta privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa.” La sentenza si riferisce al seguente caso: Un imprenditore comasco, in gravi difficolta’ economiche, nel 1963 prima e nel 1972 dopo, aveva acquistato due immobili, facendoli intestare direttamente alla sua bella convivente. Successivamente, insospettitosi della presenza un po’ troppo assillante dei parenti di lei, aveva fatto sottoscrivere alla convivente una dichiarazione, con la quale essa riconosceva la natura fittizia dei contratti di compravendita e la di lui esclusiva titolarita’ della proprieta’ degli immobili. Alla morte della convivente si è scoperto che essa aveva lasciato per testamento quegli immobili a delle sue nipoti. L’imprenditore allora citava in giudizio le nipoti, chiedendo al Tribunale di Como che: accertata la natura simulata dei contratti di compravendita, fosse accertato l’inadempimento della ex convivente dell’obbligazione di ritrasferirgli gli immobili e di conseguenza, fosse dichiarata la sua titolarita’ del diritto di proprieta’ e che le nipoti fossero condannate a trasferire in suo favore gli immobili. Fondava la sua domanda, sostenendo che tra lui e la sua ex convivente era stato concluso un negozio fiduciario, del quale era prova la controdichiarazione sottoscritta dalla ex convivente. Io non so se qui siamo di fronte ad un negozio fiduciario o di fonte ad un negozio simulato. Il negozio fiduciario non è previsto espressamente dalla legge, e parte della dottrina addirittura esclude la sua stessa ammissibilità nel nostro ordinamento. Tuttavia, il prof. Branca definisce il negozio fiduciario come quel “negozio con il quale un soggetto (detto fiduciante) trasferirisce ad un altro soggetto (detto fiduciario) la titolarita’ di un diritto, il cui esercizio viene pero’ limitato da un accordo tra le parti (detto pactum fiduciae) per uno specifico scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto o allo stesso fiduciante o a un terzo beneficiario. Dell’Affidamento fiduciario e della protezione patrimoniale, ma anche della legislazione speciale valutaria ci parlera’ Giuseppe Dottore, Notaio in Grammichele".
Notaio Giuseppe Dottore: "La normativa ANTIRICICLAGGIO e le sue implicazioni sull’attività lavorativa Cosa si intende per “Riciclaggio”? Il “riciclaggio" -ai sensi della normativa volta a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio- è il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l`economia mettendone a repentaglio la democraticità. La definizione di riciclaggio (Art. 2) Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un`attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l`origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l’occultamento e la dissimulazione ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un`attività criminosa o da una partecipazione a tale attività l`acquisto, la detenzione o l`utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un`attività criminosa o da una partecipazione a tale attività la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l`associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l`esecuzione. Qual è il quadro normativo di riferimento? Decreto legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991: introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio Decreto legislativo 153/1997: rivisitazione del sistema delle operazioni sospette Decreto legislativo 374/1999: estensione di taluni obblighi antiriciclaggio a categorie economiche differenti dagli intermediari finanziari Decreto legislativo 231/2001: la responsabilità amministrativa degli Enti giuridici. Decreto legislativo 56/2004: estensione degli obblighi ai professionisti dell’area economico-contabile Decreto legislativo 109/2007: misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE Decreto legislativo 231/2007: rivisitazione completa dell’intero impianto normativo, sul contenuto di questo decreto legislativo si fonda attualmente la vigente normativa antiriciclaggio (segue...)
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