I livelli per come venutisi a creare a seguito della loro esclusione dal campo degli usi civici, non hanno nulla a che vedere con gli usi civici stessi. Sono un istituto giuridico di diritto privato, ormai equiparato come detto all’enfiteusi. Pertanto il diritto del concedente può essere estinto mediante affrancazione, con applicazione delle norme sull’enfiteusi. I privati e gli enti ecclesiastici hanno abbandonato oggi del tutto ogni forma di pretesa sui loro diritti ormai da molti decenni in quanto era divenuto fortemente negativo il mantenere viva la macchina della riscossione a fronte di un gettito assolutamente irrisorio ed inadeguato, di non facile realizzazione. Anche gli Enti pubblici ed i comuni in particolare, lo avevano abbandonato, ma di recente c`è stato un ritorno di fiamma spinti dalla necessità assoluta di fare cassa. Da qui una serie di iniziative che hanno messo in agitazione centinaia e centinaia di proprietari di fondi rustici gravati di livello, peso che si evidenziava - e non sempre - solo nelle carte catastali e dei quali non esisteva alcuna traccia neppure a cercarla con la accuratezza del certosino nei Registri Immobiliari. Il comportamento conseguente dell`operatore in riferimento ai livelli, da questo punto dovrebbe muovere i passi dall`attenzionare le qualità del concedente, se cioè si è in presenza di un Ente Pubblico Territoriale o dello Stato. Allorchè ci imbattiamo nel livello dovuto a favore del Demanio dello Stato, della Regione e degli enti pubblici territoriali , nelle sue varie accessioni di Demanio Naturale, Demanio Artificiale, Demanio necessario, non possono nascere dubbi in quanto tutto ciò che è Demanio non può essere usucapito, e quindi non possono essere vantati diritti su di essi se non quelli nascenti e riconosciuti dal titolo di concessione. Cosa diversa succede allorchè ci si imbatte in livelli a favore degli Enti Pubblici Territoriali. Diventa importante e discriminante qui conoscere il titolo ed il momento in cui nasce il diritto a favore dell`Ente pubblico territoriale, ricerca che si è visto può diventare quasi impossibile per il raggiungimento di un positivo risultato. In molti Comuni la ricerca è vissuta come un problema di difficile soluzione, per il semplice motivo che non si effettua o meglio non si può effettuare per mancanza di fonti, una valida ricostruzione storico giuridica vista la definizione del fenomeno che ne ha dato il giurista Silvio Pisano. Infatti questi agli inizi del novecento scriveva che precarie e livelli erano contratti che potevano intercedere fra persone della più varia condizione sociale, cadere su beni di qualunque entità e natura, essere di qualunque durata, con canone di qualsivoglia valore e specie, con o senza obbligo di miglioramento dei fondi, in una parola senza specifica determinazione sostanziale. Quindi difficoltà nella ricostruzione storico/giuridica del contratto di livello, difficoltà fare rientrare nella sua sfera situazioni tra loro più disparate. Infatti la locuzione catastale "Comune concedente e livellario" o "enfiteuta" può presupporre svariate ipotesi e tipologie. Non sempre l`essere il Concedente un Comune, significa che si è in presenza di un terreno civico o allodiale. In tutti i casi il livellario o l`enfiteuta è colui al quale spetta il godimento di un fondo che però non gli appartiene, in quanto la concessione o assegnazione fatta, non costituisce una acquisizione automatica della proprietà. Questa resta sempre in capo al concedente, fino a quanto non si esercita da parte del livellario il diritto di affrancazione. Ritengo che il livello, ancorchè è titolare un Comune, non possa avere la caratteristica di uso civico, allorchè siamo fuori del territorio del Comune interessato. Un ente territoriale come è il Comune, non potrebbe avere demanio proprio se non nell`ambito del territorio ove svolge ed ha giurisdizione, e quindi non nell`ambito di beni ritenuti a torto demaniali, ma che ricadono nell`ambito del territorio di altri Comuni. Quindi il patrimonio di un Ente Territoriale fuori dal proprio ambito territoriale ha natura privatistica , in rapporto al quale si può verificare la esistenza di tutti gli istituti giuridici previsti dal codice civile e la conseguente specifica applicazione della idonea contrattualistica dallo stesso prevista. Tra gli istituti giuridici che posso afferire al patrimonio del comune vi è anche l`istituto dell`Enfiteusi. Ai sensi dell`art.957 c.c. il diritto di enfiteusi consiste nel diritto di godere di un fondo altrui con l`obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico. E` un contratto ad effetti reali, deve risultare da atto sottoscritto e deve essere trascritto. Il che non toglie che i Comuni nel passato in collaborazione con gli Uffici Statali o Regionali competenti in materia abbiano provveduto, a prescindere dal tipo di diritto vantato o vantabile, ad una ricognizione delle singole diverse posizioni relativamente alle quali risultano titolari di canoni, censi e livelli, al fine della loro affrancazione da parte dei livellari stessi secondo le norme previste dalle leggi speciali ed in via definitiva dal codice civile in materia di enfiteusi. Ne consegue che i livelli, se ancora esistenti, non impediscono la negoziazione dei terreni sui quali gravano, né il rilascio di licenze e/o concessioni edilizie. Circa l`affrancazione si faceva distinzione tra quella conseguente ai contratti sorti prima del 28.10.1942, data di entrate in vigore del nuovo codice civile e quelle conseguenti ai contratti sorti dopo. Questa distinzione veniva effettuata per stabilire le differenti modalità di determinazione dell`ammontare del canone, e che realizzavano disparità di trattamento e quindi palesavano carattere di incostituzionalità. Le pronunzie che la Corte Costituzionale ha effettuato in materia di affrancazione, con la n.406 del 7.4.1988 e da ultimo con la n.173 del 19 maggio 1997, non hanno mai riguardato la natura o la esistenza dei livelli o canoni enfiteutici, ma solamente la entità del canone, del suo aggiornamento, su come calcolare l`entità della somma di affrancazione; secondo le predette pronunzie a prescindere dalla data in cui è sorto il rapporto di enfiteusi il canone di affrancazione non può essere irrisorio ma deve essere proporzionato al valore di mercato del bene su cui grava l`enfiteusi. Alla luce della difficoltà che si incontrano nella ricerca dalla natura del livello, forse diventa indispensabile per i rapporti che metteranno in essere nel futuro, che ci si adoperi affinchè le parti prima della stipula dell`atto procedano a richiedere l`affrancazione. Solo dopo l`atto di affrancazione si può stare tranquilli che l`atto posto in essere dalle parti contraenti raggiunge tutti gli effetti giuridici. Ma per i rapporti posti in essere in forza di giusto titolo da oltre un decennio, come comportarsi? Ne parleremo più avanti. Ma allorchè la intestazione catastale non riguarda l`Ente Pubblico Territoriale cosa succede?. Seguendo le norme contenute nel codice civile, si sostiene ed a ragione che l`enfiteusi è un diritto perpetuo e se è previsto il termine, questo non può essere inferiore a 20 anni. Si sostiene ed a ragione che vige per il fondo concesso in enfiteusi anche il principio dell`accessione e quindi i fabbricati e tutti i manufatti in genere realizzati su un fondo dato in enfiteusi sono soggetti, anche essi gravati del canone enfiteutico. L`enfiteuta ha due obblighi specifici: pagare il canone e migliorare il fondo. Si è detto prima che l`enfiteuta ha il diritto di affrancare il fondo divenendone così pieno proprietario. Questo diritto, che all`enfiteuta gli viene riconosciuto dal Legislatore, è un diritto potestativo ed al cui esercizio il concedente non può opporsi. Finchè perdura il contratto di enfiteusi è logico che ci si deve muovere all`interno dello stesso. Su questo si è sempre mosso l`insegnamento della Cassazione. Infatti si sostiene che l`omesso pagamento del canone per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo di possesso. Ed anche quanto previsto dall`art.969 (potere di ricognizione da parte del Concedente) non si presenta come obbligo del concedente, ma una sua mera facoltà e quindi il fatto di non esercitarla non pregiudica il suo diritto sul Fondo. Ma su questa tesi sostenuta anche dalla Cassazione, non tutti sono d`accordo, e per me a ragione. Voglio ricordare qui che tra questi c`è anche il Capozzi, il quale espressamente afferma e sostiene che la facoltà del concedente prevista dall`art.969 codice civile, serve anche ad interrompere il termine necessario ad usucapire. Se così non fosse noi avremmo una norma priva di funzione, senza conseguenza alcuna dinanzi alla inoperosità totale del concedente per fare sapere ad altri che non è venuta meno la volontà di sentirsi dominus. Ma la imprescrittibilità e la perpetuità sono concetti assoluti che agiscono erga omnes oppure diventano concetti limitati allorchè cominciano a vacillare i presupposti su cui si basano? (segue...)
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