Prima del 28 ottobre 1942, data di entrata in vigore del codice civile, vennero adottati diversi provvedimenti legislativi che da una parte miravano ad una ricognizione e dare un ordine alle varie situazioni, dall`altra miravano a dismettere tutti i fondi che in qualsiasi modo potevano attribuire diritti allo Stato ed agli Enti Pubblici Territoriali, al frazionamento del latifondo . Per una più facile affrancazione vennero adottati: - il R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717: Riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue . - la L. 11 giugno 1925, n. 998: Conversione in legge del R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue - il R.D. 7 febbraio 1926, n. 426. Disposizioni transitorie e di attuazione alla L. 11 giugno 1925, n. 998 (2) per la riforma delle vigenti disposizioni, sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue . Nel dopoguerra il legislatore è intervenuto più volte per favorire l’estinzione dei livelli e delle enfiteusi. Così la legge 11 febbraio 1958, n. 74, sui canoni livellari veneti, limitò il canone dei livelli anteriori all’entrata in vigore del codice civile del 1865 al triplo del reddito dominicale del fondo determinato a norma del d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 28 giugno 1939, n. 976, e stabilì la presunzione juris tantum che il livelli fossero anteriori. La successiva legge 22 luglio 1966, n. 607, ridusse i canoni enfiteutici e le altre prestazioni fondiarie perpetue, quindi anche i livelli, a un ammontare corrispondente al reddito dominicale e il capitale d’affrancazione a 15 volte il canone. Questa all`art.1 comma 1, testualmente recitava: I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l`ammontare corrispondente al reddito dominicale s del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto legge 4 aprile 1939 n.589 convertito nella legge 29 Giugno 1939 n.976, rivalutato, col il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 maggio 1947 n.356. La legge 29 gennaio 1974, n. 16, stabilì l’estinzione dei rapporti perpetui e personali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del nuovo codice civile) che fossero la fonte di un diritto delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a £ 1.000 annue. In tema di applicazione della predetta Legge 29.1.1974, n. 16, nella prassi si è ritenuto che la stesa è applicabile anche agli enti ecclesiastici, per quanto riguarda la cancellazione dei livelli. Tale normativa è applicabile soltanto quando il livello è fissato in misura inferiore a £ 1.000 annue (art. 1) alla data di entrata in vigore della Legge, oppure quando l’ente beneficiato risulta estinto (così nella prassi). Se esistono tali presupposti è sufficiente presentare in catasto un’istanza di cancellazione della denominazione dell’ente beneficiato relativa all’intestazione della partita. Diversamente non si può prescindere dall’avviare la procedura di affrancazione, a meno di non ricorrere ad un atto abdicativo del diritto reale da parte dell’ente beneficiato, comunque redatto in ogni caso in forma di atto pubblico. Nella determinazione del canone bisogna fare attenzione a conoscere la normativa di ogni singolo atto di enfiteusi posto in essere e stabilire quale era il corrispondente valore del canone dovuto dopo trenta anni dalla costituzione dell`enfiteusi. I predetti contratti di norma prevedevano un canone iniziale per i primi 30 anni, canone che successivamente a tale periodo, di norma si riduceva del 50% rispetto al canone iniziale . Molti Enti Locali Territoriali fecero propri i dettami della legge 16/1974, rinunciando anche essi ai livelli inferiori a lire mille. La legge 16/1974 venne abrogata dalla legge 133 del 6 Agosto 2008 di conversione al Decreto Legge 25/06/2008 n.112. Il diritto del concedente può essere estinto mediante affrancazione, con applicazione delle norme sull’enfiteusi. I livelli, se ancora esistenti, non sono ostativi alla vendita dei terreni sui quali gravano. Ne consegue che i livelli, se ancora esistenti, non impediscono la negoziazione dei terreni sui quali gravano, né il rilascio di licenze e/o concessioni edilizie. Norme su norme, concetti su concetti, ma resta sempre in attesa di risposta la domanda postaci all`inizio: "che fare?" (segue...)
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