Nezapomente do Prahy = Per non dimenticare Praga
  


La leggenda, una delle tante che riguardano Praga, dice che di notte le statue del Ponte Carlo si animano per prendersi cura dei bambini della vicina isola ...
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COMMENTI A GIURISPRUDENZA



Discende da quanto esposto che la questione di nullità contrattuale sollevata dal ricorrente deve essere respinta, ditalchè non vi è luogo, come dianzi motivato per l’annullamento della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla questione stessa. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso conduce infatti all’esame della eccezione di nullità, risultata infondata; di qui il rigetto dell’appello. Le spese di causa possono essere compensate, in ragione della parziale fondatezza in astratto di uno dei motivi di ricorso e della novità delle soluzioni adottate.
P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello proposto da S.L. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile il 4 novembre 2009.

Commento breve di Giuseppe Palazzolo.


1. Il trattamento della divisione ereditaria quale fattispecie omologa alla divisione   per volontà del testatore.
 L’arresto di Cass. 2313/2010, oltre a fissare il principio della concentrazione della fase giudiziale di Cassazione, che decide il merito della questione controversa senza necessità di rinvio, arg. ex artt. 111, comma 2 Cost. e 384 c.p.c. si appalesa,  di esiziale importanza anche per il notariato, giacchè, intende confermare il pronunciamento di Cass. 15133/2001, ove la divisone ereditaria era trattata alla stregua della divisione per volontà del testatore ex art. 734 c.c., per la quale non vi è la necessità del corredo urbanistico degli immobili che vi fanno parte,  secondo quanto dispongono gli artt. 17 e 40, L. 47/85 e 46 del DPR. 380/2001, per gli atti inter vivos.   
 Ritenemmo, ancor prima della sentenza qui brevemente commentata, che i giudici di merito, del Sud Italia, in tema di divisione ereditaria incorrevano in ultrapetizione ,  poiché , in quei giudizi, contro un altro ben noto provvedimento della Cassazione, l’accertamento del tempo dell’abuso edilizio era posposto ad libitum fino a costringere l’erede a dichiarare che il medesimo era antecedente al 1° settembre del 1967, per contentare il giudice, anche dichiarando fatti non veri.


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