COMMENTI A GIURISPRUDENZA
La censura è infondata. La sentenza impugnata non affronta in alcun punto la questione di nullità del contratto sollevata con il primo motivo, né riferisce di essa con riguardo alla sentenza di primo grado o all’atto di appello. Non si dispone quindi di un accertamento di fatto ( di tanto di tratta, cfr. Cass. 15319/06 ) circa l’esitenza, nel contratto de quo, delle allegazioni previste a pena di nullità del contratto di compravendita di un bene immobile, degli estremi della concessione edilizia o della domanda di concessione in sanatoria. Orbene, proprio con riguardo a nullità ex art. 40 delle 28 febbraio 1985, n. 47 del contratto di vendita di un edificio costruito in assenza di concessione edilizia, questa Corte ha avuto modo di affermare che il principio della rilevabilità, anche d’ufficio, in sede di legittimità, della nullità del contratto postula che siano acquisite agli atti le circostanze su cui si fonda la nullità medesima, stante il divieto in questa sede di nuove indagini e accertamenti di fatto. La pronuncia di nullità deve pertanto basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti e non può fondarsi su un fatto nuovo implicante un diverso tema di indagine e di decisione ( Cass. 13846/07 e, inoltre, Cass. 1654/09 ). Ne consegue che i vizi denunciati non possono trovare accoglimento, mancando in atti il riferimento fattuale indispensabile per l’applicazione della normativa invocata. 2) Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c ( art. 360 n. 4 c.p.c. ). Il ricorrente espone che nell’atto di appello ( a pag. 6 penultimo cpv. ) aveva espressamente eccepito la nullità del contratto di divisione intercorso tra S.L. e la sorella A.M. Aggiunge che egli attribuiva al contratto natura di contratto preliminare, per il quale non è prevista la sanzione della nullità ex art. 40 L. 47/85, ma che aveva sollevato l’eccezione con esclusivo riferimento al negozio divisionale: che controparte in comparsa di risposta dell’appello aveva contestato la fondatezza del rilevo; che la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame detta eccezione. L’esame degli atti indicati dal ricorrente documenta la veridicità dell’assunto. In un rapido passaggio dell’atto di appello, si legge, nel punto indicato in ricorso, dedicato ad “ esaminare i requisiti di validità del ripetuto contratto divisionale “ che detto contratto tralascia “ l’indicazione della concessione edificatoria “.
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