COMMENTI A GIURISPRUDENZA
2. La vendita a seguito della non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione ereditaria Una volta affermatosi il principio della divisibilità degli immobili caduti in divisione ereditaria, senza la necessità di dimostrare la loro regolarità urbanistica, bisogna risolvere il problema della indivisibilità oggettiva di essi, là dove, una volta esaurite le combinazioni messe a disposizione dalla legge in favore dei condividenti e previste dagli artt. 718, 720 c.c., non residuino altre possibilità se non la disposizione della vendita con delega al notaio ex art. 730 c.c. Una volta delegata la vendita al Notaio, a nostro avviso, sarebbe una contraddizione in termini statuire sulla divisibilità degli immobili nelle condizioni anzidette e poi irrigidirsi sulla subastazione dei medesimi quando non siano comodamente divisibili, ovvero, quando il loro frazionamento comporterebbe la perdita di ogni utilità economica. Infatti, una volta accettata la premessa maggiore, la vendita altro non è che una necessità dettata dall’esaurimento della intera domanda divisoria che, in caso contrario, rimarrebbe irrimediabilmente tronca e priva di effetti pratici. Tale apprezzamento è confortato da diverse giustificazioni che trovano nella stessa L. 47/85 i rimedi legali previsti in favore della vendita forzata di immobili abusivi unitamente alla possibilità di iscrivere ipoteca o costituire servitù su di essi, in virtù di un atto iscritto o trascritto prima della sentenza che dichiari la nullità. E’ noto, infatti, che dopo le operazioni di stima dell’immobile nelle condizioni anzidette, provenienti da esecuzione immobiliare, l’acquirente del cespite, godrà della condizione imposta agli artt. 17 e 40 della L. 47/85, vale a dire quella di presentare entro 120 gg. dalla notifica del Decreto di aggiudicazione emesso dall’autorità giudiziaria domanda di concessione in sanatoria. Quindi, il creditore procedente affidato alla iscrizione sanante della garanzia, per come prevista dalla legge, potrà procurare la vendita del bene su cui essa gravi, in favore di terzi, anche se gli immobili ove è stata presa risultino colpiti da violazioni urbanistiche. Ed anche in questo caso non v’è chi non veda il consueto favor del legislatore per il contraente forte, nella totalità dei casi rappresentato dalla banca che a garanzia dei mutui erogati in favore dei clienti, ha iscritto ipoteca su beni abusivi senza verificare prima della detta attività la loro condizione urbanistica. Tutto ciò avviene inter vivos piegandosi di fatto la legge nel modo e nel verso di consentire al creditore procedente la realizzazione del suo diritto di credito ed al contempo determinando una sanatoria successiva all’acquisto che si ottiene automaticamente ad impulso dell’acquirente nel detto termine di 120 gg. dalla notifica del decreto di aggiudicazione.
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