Il Venerdi Santo a Corleone


“Christus factus est pro nobis oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis”: “Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte. E alla morte di croce”.“Con la sua mo ...
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COMMENTI A GIURISPRUDENZA


Si è quindi in presenza di una tendenza normativa e giurisprudenziale, legittimata dalla modifica dell’art. 111 Cost., che consente di dar spazio a tutte le interpretazioni che limitano la durata del processo ( e quindi a maggior ragione il dispendio di un grado di attività processuale ), senza sacrificio, beninteso, del diritto di azione o di difesa, anche mediante l’opera decisoria della Suprema Corte. Per tornare al caso di specie può dirsi che, verificata l’omessa pronuncia su un motivo d’appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo d’appello risulti infondata, ditalchè la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza d’appello. Fermo che deve trattarsi di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, appare evidente la incogruità, in conseguenza di un error in procedendo del giudice d’appello, di un ritorno in fase di merito della causa, per la valutazione di un eventuale errore nell’applicazione di una norma.
La questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per vedere se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali: la Corte deve se, anche senza verificare l’esistenza ( o meno ) nel contratto divisionale avente ad oggetto l’assegnazione di un immobile delle indicazioni circa gli estremi della licenza o della concessione edilizia, il contratto stesso posa essere dichiarato nullo in caso di omesso inserimento di detti estremi. Ove la risposta a detto quesito, posto nel motivo non esaminato dal giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità. La risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità.

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