COMMENTI A GIURISPRUDENZA
Ed allora se ciò è consentito senza l’impiego di grandi giustificazioni dogmatiche nel seno di attività di esecuzione immobiliare tra vivi, a maggior ragione la qual cosa potrebbe attuarsi nelle divisioni ereditarie ove compaiano beni abusivi, la cui giustificazione, viceversa, troverebbe il suo maggior contegno nella natura mortis causa dell’attività divisionale del tutto non prevista e sanzionata dalla legge L. 47/85 e dal D.P.R. 380/2001, ora rammentandosi che, per gli abusi realizzati prima dell’anno 1985, l’art. 40 della detta legge non prevede lo scioglimento delle comunioni. E che ciò sia possibile lo si rileva anche attraverso l’analisi del caso in cui uno degli eredi sia debitore esecutato ed il creditore procedente provochi la vendita dell’intera massa ereditaria anche nei confronti degli altri eredi immuni da debiti, non essendovi rimedi di apporzionamento volti a determinare una comoda divisibilità degli immobili. Ebbene, essi apprenderanno della pendenza dell’esecuzione solo quando saranno intimati a comparire ex art. 599 c.p.c. e costretti a subire la vendita ordinata dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza prevista dall’art. 788 c. c. Così progredendo, di fronte alla durezza della corrente giurisprudenziale di merito che prevede la indivisibilità di immobili oggetto di divisione ereditaria laddove ve ne siano di abusi sul piano urbanistico, non è difficile superare tale sbarramento adottando inter partes i rimedi previsti dalla L. 47/85 in favore delle banche titolari di ipoteca sui beni anche abusivi, vale a dire consentendosi l’iscrizione della detta garanzia sul bene viziato, poi simulando un banalissimo contratto di prestito, e provocare la vendita del medesimo bene per via giudiziale, purificando l’abuso con la domanda postuma di concessione in sanatoria una volta detratti dalla stima dell’immobile i relativi costi.
Ciò detto e messo in evidenza un vulnus della norma di facile realizzazione attraverso accordi simulatori tra i condividenti che muovono dall’eccesso di tutela per il contraente forte, sarebbe più corretto, come fa la Suprema Corte da lunghi anni, rilevare nella divisione ereditaria di immobili irregolari la prevalenza della causa di morte che omologa ogni fattispecie divisoria nel parametro previsto dall’art. 734 c.c. ove la questione dell’abuso urbanistico cede di fronte alla volontà del testatore, che in ultima analisi sana l’irregolarità urbanistica ex se, provvedendo a dividere i suoi beni col testamento che istituisce eredi gli aventi causa.
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